S.I.A.A.R.T.I Linee guida On-line |
LINEE-GUIDA SIAARTI |
IL PAZIENTE HIV-POSITIVO IN ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA |
SOCIETA' ITALIANA DI ANESTESIA ANALGESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA |
Aspetti organizzativi, medico-legali ed etici |
Gruppo
di Studio: Sezione AIDS della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) |
Coordinatore: L.Stella, Servizio di Anestesia e Rianimazione, Ville Turro, Ospedale S.Raffaele, Milano |
Componenti: G.Azzimonti, A.Caldarella, E.Calderini, G.Ghidini, B.Mazzarella, P.Puccio, C.Zocchi. |
L'ampia diffusione
che caratterizza l'andamento epidemiologico dell'infezione da
virus HIV ha reso necessaria la codificazione di norme
comportamentali atte a prevenire l'esposizione al virus da parte
del personale sanitario addetto all'assistenza ai pazienti
sieropositivi.
D'altra parte è stato necessario definire anche gli aspetti che
riguardano la tutela dei diritti del malato, intesa come tutela
del diritto all'assistenza medica e alla riservatezza (in
particolare per quanto riguarda l'esecuzione del test anti-HIV;
la notificazione di sieropositività e la ricerca di possibili
comportamenti a rischio avuti dal paziente stesso).
Una certa rilevanza ha assunto inoltre il problema della
definizione della responsabilità civile e penale
dell'istituzione sanitaria nei confronti del dipendente
contagiato nell'esercizio della sua funzione.
Tutela del personale sanitario, tutela dei diritti del malato e
responsabilità dell'istituzione sono quindi i problemi
considerati dai legislatori che il presente documento ha lo scopo
di presentare per affrontare correttamente le problematiche
legate alla gestione del paziente sieropositivo in Terapia
Intensiva o nella pratica anestesiologica.
Si fa riferimento in questo documento alla legge 135 del 1990 e
al Decreto Ministeriale del 28 settembre 1990 che vengono
allegati per intero.
Tutela dei diritti del paziente affetto da infezione HIV / AIDS
Legge 5 giugno 1990, n. 135 : Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS
Decreto 28 settembre 1990 : Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private
Norme di protezione del personale sanitario
I riferimenti legislativi sono espressi nell'articolo 7 della legge 135 del 1990 (art. 5, 6, 7) e nel Decreto Ministeriale del 28 settembre 1990 (art. 1, 2, 3).
Art. 7,
legge 135, 1990; art. 1 DM 28 settembre 1990
"...tutti gli operatori debbono adottare misure di barriera
idonee a prevenire l'esposizione di cute e mucose nei casi in cui
sia prevedibile il contatto anche accidentale con sangue e altri
liquidi biologici...".
È importante precisare, riguardo le norme ministeriali, quali
siano i mezzi di barriera, i liquidi biologici e
le manovre che possono prevedibilmente esporre al contatto col
virus.
Secondo le norme ministeriali l'obbligo concerne l'uso di guanti
di lattice.
Si consiglia tuttavia anche l'uso di sovrascarpe, sovracamice
impermeabile e mascherina con visiera.
Queste misure sono consigliate nel corso di prelievi venosi,
arteriosi, di liquor e in corso di ogni manovra invasiva di tipo
anestesiologico e rianimatorio.
In corso di manovre particolarmente a rischio si consiglia l'uso
di guanti antitaglio e mascherina con visiera.
Sono considerati veicoli virali: sangue, liquido
seminale, secrezioni vaginali, liquor cefalorachidiano, liquido
sinoviale, pleurico, pericardico, amniotico, peritoneale.
Feci, secrezioni nasali, lacrime, urine e sudore sono ritenuti
infettivi solo se contengono sangue in quantità visibili.
Il trasporto di campioni da un laboratorio ad un altro o
all'interno di una struttura ospedaliera deve essere attuato
tramite contenitori atti ad evitare contaminazione ambientale
(contenitori a chiusura ermetica di plastica rigida).
Art. 2 DM
28 settembre 1990
"...l'eliminazione di aghi, lame, bisturi ed altri oggetti
taglienti o appuntiti deve avvenire con le cautele idonee ad
evitare tagli o punture accidentali...".
A questo proposito è importante sottolineare che la maggior
parte degli incidenti occorsi al personale sanitario nel corso
dell'assistenza a pazienti HIV positivi avviene proprio nella manipolazione
di strumenti (aghi, bisturi, siringhe) utilizzati per
manovre invasive.
Si consiglia pertanto, al fine di evitare punture o tagli
accidentali, di non rimuovere aghi o altri strumenti appuntiti
dai loro supporti dopo aver effettuato le manovre previste, di
non reincappucciare gli aghi, ma di riporre aghi e bisturi in
contenitori appositi resistenti al taglio e alla puntura.
È consigliabile abituarsi a manovrare gli aghi con una sola mano
o con l'aiuto di una pinza.
Si consiglia inoltre di non raccogliere oggetti taglienti o
appuntiti da terra o da zone difficilmente raggiungibili se non
in condizioni di perfetta visibilità e impiegando pinze
metalliche.
Per quanto riguarda il riutilizzo di presidi medico chirurgici è
prevista l'immediata disinfezione con sostanze di provata
efficacia sul virus HIV prima di procedere alla sterilizzazione.
Gli standards e i riferimenti per identificare le sostanze da
utilizzare vengono periodicamente definiti dalla Commissione
Nazionale AIDS.
Il virus HIV è molto sensibile ai procedimenti di
sterilizzazione e disinfezione.
Riportiamo, al solo scopo esemplificativo, alcune metodiche di
intervento considerate efficaci sul HIV:
- sterilizzazione:
- vapore (20' a 121°C);
- calore secco (20' a 180°C);
- disinfezione:
- bollitura (20');
- chimica (immersione per almeno 30' in una delle seguenti soluzioni: ipoclorito di sodio 0,5%; cloramina 2%; alcol etilico 70%; alcol isopropilico 70%; formaldeide 4%; glutaraldeide 2%; perossido di idrogeno 0,6%).
Tutela dei diritti del paziente affetto da infezione da HIV/AIDS
Diritto all'assistenza
sanitaria
Il diffondersi del contagio da HIV ha rimesso in discussione un
concetto da sempre accettato dagli operatori sanitari e più
volte ribadito nei codici deontologici di ogni epoca: il diritto
del malato a ricevere un'adeguata assistenza anche a rischio
degli operatori sanitari.
Negli Stati Uniti, dove per primo questo problema si è posto in
tutta la sua evidenza, è stata avvertita l'esigenza di ribadire
questo concetto, anche se molte contraddizioni di fondo non sono
ancora state risolte: l'obbligo di assistere il paziente affetto
da AIDS è riconosciuto come obbligo della società nel suo
insieme, mentre molta libertà d'azione viene lasciata al singolo
medico.
Questa interpretazione, sebbene indichi chiaramente che il
servizio medico pubblico è obbligato ad assistere pazienti
affetti da AIDS non chiarisce tuttavia quale debba essere
l'atteggiamento del medico nell'esercizio privato della
professione.
In ogni caso
il rischio personale non può pregiudicare il diritto
all'assistenza medica ad alcun paziente.
Diritto alla riservatezza
Il diritto
alla riservatezza garantisce, secondo il codice di procedura
penale (art. 622; art. 326), che il medico non riveli a terzi
notizie riguardanti lo stato di salute di un paziente.
Nel caso particolare, l'art. 5, legge 135 del 1990 obbliga gli operatori sanitari che vengano
a conoscenza di un caso di infezione da HIV ad adottare tutte le
misure per garantire il diritto alla riservatezza del paziente,
sia per la notificazione di sieropositività (la comunicazione
dei risultati di esami diagnostici mirati ad accertare la
presenza di infezione da HIV deve essere data solo al diretto
interessato) che per l'esecuzione del test anti-HIV (nessuno può
esservi sottoposto senza consenso se non per motivi di necessità
clinica; ad esempio nel paziente in coma in cui vi sia fondato
sospetto di infezione).
L'art.
6 della suddetta
legge pone il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati
di svolgere indagini volte a definire la sieropositività HIV di
un dipendente in vista dell'instaurazione di un rapporto di
lavoro.
Nel nostro ordinamento giuridico il diritto alla riservatezza è
quindi riconosciuto come fondamentale per la convivenza civile (Commissione Nazionale AIDS. Documento n. 41, 17
marzo 1992).
In base a quanto sopra esposto, la
rivelazione di un segreto professionale assume sempre i contorni
di un atto eccezionale.
I casi in cui essa è possibile sono tre (art. 1 Codice
Deontologico Italiano del medico-chirurgo e dell'odontoiatra):
- la rivelazione è imposta
dalla legge: il medico non può prendere in considerazione una
deroga;
- la rivelazione è autorizzata dall'interessato o dai legali che
lo rappresentano: il medico può, a sua discrezione, rivelare a
no l'informazione;
- la rivelazione trova il suo fondamento in una giusta causa
(tutela di un bene altrettanto rilevante: vita o integrità
fisica di terzi): il medico deve adoperarsi prima per ottenere il
consenso del paziente; solo la tutela di un bene più grande
giustifica la rivelazione a terzi e la violazione del diritto
alla riservatezza.
La rivelazione in ogni caso deve essere attuata senza pregiudicare l'immagine dell'interessato o della professione medica.
Consenso all'esecuzione
del test anti-HIV
Nell'ambito del problema inerente la riservatezza si inscrivono
le problematiche legate all'espressione, da parte del paziente,
del consenso all'esecuzione del test anti-HIV, della
notificazione di sieropositività e del contact tracing (ricerca
dei possibili contatti a rischio avuti dal paziente HIV
positivo).
Mentre per la notificazione di sieropositività e il contact
tracing si raccomanda di seguire le direttive espresse in
precedenza, per il consenso all'esecuzione del test anti-HIV
molti Centri hanno adottato una formula scritta di consenso
informato da parte del paziente.
Riportiamo nell'allegato un esempio di consenso all'esecuzione del test
anti-HIV.
Responsabilità civile e penale dell'Istituzione Sanitaria e obblighi del personale medico e paramedico
Responsabilità dell'Istituzione
Sanitaria
Il problema della definizione della responsabilità civile e
penale dell'Istituzione Sanitaria nei confronti del dipendente
contagiato nell'esercizio della professione è stato affrontato
in Italia a partire dal 1989 e trova il suo fondamento nella
sentenza emessa dalla Procura di Torino il 22-3-1989 (Foro
Italico, 1990 II, 58: "Omissione di misure anti-AIDS e
contagio di un'infermiera in un reparto ospedaliero").
Il caso è quello di un'infermiera che, priva delle necessarie
misure protettive, venne investita da un getto di sangue infetto
fuoriuscito da una linea di monitorizzazione della pressione
cruenta difettosa e contrasse l'infezione da HIV.
Fu emessa, a carico del primario e della ditta fornitrice, una
sentenza di condanna per lesioni colpose gravi: a carico della
ditta per non aver fornito tutte le indicazioni per un corretto
uso della strumentazione, e a carico del primario per non aver
fornito ai dipendenti le nozioni e i presidi atti a prevenire
l'esposizione al virus.
L'accertamento della responsabilità penale di questo caso
implica anche, da parte del primario e della ditta fornitrice,
una responsabilità civile nei confronti della persona
danneggiata (responsabilità extracontrattuale), con tutto ciò
che ne consegue (risarcimento danni patrimoniali e non).
In questo caso anche la struttura sanitaria può far valere una
responsabilità nei confronti della ditta fornitrice.
Inoltre la persona danneggiata potrà intraprendere un'azione
legale nei confronti della pubblica amministrazione (art. 2987
c.c.; artt. 4 - 7 DPR 547/1955) che si potrà rivalere nei
confronti del primario a meno che questo non provi la sua
estraneità al fatto.
Obblighi del personale medico e
paramedico
È fatto obbligo al Primario di rendere edotti i dipendenti delle
normative vigenti e controllare che le normative stesse vengano
rispettate.
Allo scopo di garantire che le disposizioni in materia e le
avvertenze siano efficacemente recepite si consiglia di esprimere
dette raccomandazioni per iscritto ad ogni singolo dipendente
medico e paramedico dandone comunicazione in copia alla Direzione
Sanitaria.
Nella comunicazione dovrà essere fatto cenno alla disponibilità
dei mezzi di protezione previsti (art. 1, 2 DM) e all'obbligo di
impiego nelle situazioni previste (art. 9 DM).
Si consiglia inoltre di esporre all'ingresso delle degenze nella
Terapia Intensiva, nelle Sale Operatorie e nei locali di Pronto
Soccorso una copia delle avvertenze di cui sopra.
Dovrà inoltre essere chiaramente indicato che ogni forma di non
ottemperanza a quanto previsto sarà adeguatamente sanzionata.
Il personale medico e paramedico è tenuto ad osservare
scrupolosamente le norme citate negli artt. 5, 6 DM 8-10-1990 e a
far uso dei mezzi di protezione messi a disposizione.
Poiché
l'incidenza di contagio con il virus HIV tra il personale dei
Servizi di Anestesia e Rianimazione non è trascurabile, i responsabili di tali Servizi dovrebbero
farsi promotori presso le rispettive Direzioni Sanitarie di un
"sistema di sorveglianza del personale".
Si consiglia di registrare il nome del dipendente incidentato,
del paziente fonte del possibile contagio, delle modalità
dell'incidente e degli esami di laboratorio eseguiti.
Il dipendente infortunato dovrebbe venir sottoposto a test
anti-HIV al momento dell'incidente, a tre, sei, nove e 12 mesi.
Attualmente, non esistendo specifici presidi medici in caso
di esposizione al virus, si consiglia di eseguire lavaggi
ripetuti con disinfettanti attivi sul virus o abbondanti lavaggi
con acqua se l'esposizione è avvenuta a livello della mucosa
congiuntivale e della cornea.
Legge 5 giugno 1990, n. 135
Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta
contro l'AIDS
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art 1. - Piano di interventi contro l'AIDS
1) Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV
mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea
assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare
quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata
l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito
piano ministeriale predisposta dalla Commissione nazionale per la
lotta contro l'AIDS:
a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione,
l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il
sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le
modalità previste dall'azione programmata del Piano sanitario
nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli
stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del
Ministero della sanità;
b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per
malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la
realizzazione di spazi per attività di ospedale diurna e
l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia,
microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle
cliniche ed istituti previsti dall'articolo 39 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di
lire 2.100 miliardi, con priorità per le opere di
ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove
costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno
date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario
nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle
conseguenti esigenze assistenziali;
c) assunzione di personale medico e infermieristico a
completamento degli organici delle strutture di ricovero di
malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera b), e del
personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi
laboratori negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti di
cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a
graduale attuazione degli standard indicati dal decreto
ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa
complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80
miliardi per l'anno 1990;
d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento
professionale per il personale dei reparti di ricovero per
malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati
di AIDS da tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di
frequenza e con corresponsione di un assegno di studio
dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa
annua complessiva di lire 35 miliardi;
e) potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti
mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario
e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in
proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa
complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20
miliardi per l'anno 1990;
f) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a
trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unità
di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e
province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino
ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime;
g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore
di sanità. Per far fronte alle esigenze di cui al presente
articolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla
presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto
superiore di sanità previste dalla tabella B, quadro I lettere
a) e b), quadro II lettere a) e b), quadro III lettera a) e
quadro IV, annessi alla legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive
modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1° gennaio 1991,
rispettivamente di 4, 20, 5; 5, 5 e 20 unità. Al relativo onere,
valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione d'anno, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo
periodo. Le tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi
dall'Istituto superiore di sanità sono adeguate entro il 31
dicembre 1990, con la procedura di cui al comma terzo
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, in modo da
assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire
10.000 milioni. Le unità di personale di cui ai quadri II, III e
IV portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle
vigenti disposizioni, mediante utilizzo alle vigenti
disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi
espletati nell'ultimo quinquennio.
2) Le unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali,
promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento
a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate,
finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi
in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la
dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti
terapie presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a
domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario,
del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è
disposta la dimissione che opererà a domicilio secondo le stesse
norme previste per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei
medici del reparto stesso, la partecipazione all'assistenza del
medico di famiglia e la collaborazione, quando possibile, del
volontariato e del personale infermieristico e tecnico dei
servizi territoriali. Il trattamento a domicilio, entro il limite
massimo di 2.100 posti da ripartire tra le regioni e le province
autonome in proporzione alle rispettive esigenze ed entro il
limite di spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime,
e di lire 20 miliardi per il 1990, può esser attuato anche
presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il
ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni
assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale
infermieristico convenzionato che opererà secondo le indicazioni
dei responsabili del reparto ospedaliero. Le modalità di
convenzionamento sono definite da un apposito decreto
ministeriale.
3) Gli spazi per l'attività di ospedale diurno, da realizzare
secondo le previsioni del comma I, lettera b), sono
funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel
rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque
posti di degenza ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli
effetti degli standard di personale. Con atto di indirizzo e
coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti criteri uniformi per
l'attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei posti di
assistenza a ciclo diurno negli ospedali, con particolare
riguardo ai reparti di malattie infettive e alle specifiche
esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV nonché
criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al comma 2
e sugli organici relativi.
4) Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di
costruzione e ristrutturazione dei posti letto e quelli di
adeguamento degli organici, entro le complessive previsioni
quantitative stabilite al comma 1, lettere b) e c), possono
essere realizzati anche in altri reparti che siano
prevalentemente impegnati, secondo i piani regionali,
nell'assistenza ai casi di AIDS, per oggettive e documentate
condizioni epidemiologiche.
5) Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera
b), si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa
depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi
con decreto del Ministro del tesoro. I finanziamenti predetti
sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero della sanità. Alla relativa gestione si provvede con
le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge
8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1988, n. 109. All'onere di ammortamento dei mutui,
valutato in ragione di lire 250 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1990, si fa fronte in relazione alla mancata
utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per
il 1988 dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67.
6) Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere
c), d) ed e) e al comma 2 si provvede con quote del fondo
sanitario nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo
scopo.
7) Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera
f), si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547
dello stato di previsione del Ministero della sanità.
Art. 2. - Interventi in
materia di costruzioni e ristrutturazioni
1) In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi
in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla
base del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel
piano triennale della Commissione nazionale per la lotta contro
l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale
patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede
con le modalità di cui al presente articolo.
2) In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione
nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province
autonome determinano e comunicano al Ministro della sanità,
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione
degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione
di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata
osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della
sanità, sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per
la lotta contro l'AIDS.
3) Il CIPE, su proposta del Ministero della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il programma degli
interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con
l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle
strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE
individua tra società con idonea qualificazione uno o più
soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi,
dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma.
La deliberazione del CIPE è resa esecutiva con decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro della sanità. La dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è implicita per
tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con il
soggetto o i soggetti incaricati concessionari è stipulata dal
Ministro della sanità sentito il Ministro dei lavori pubblici.
4) Il concessionario o i concessionari, anche mediante
affidamento di incarichi professionali, provvedono: al compimento
di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi
geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti;
all'assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; alla
direzione dei lavori, alla contabilità e all'assistenza fino ai
collaudi. Il concessionario o i concessionari rispondono,
altresì, mediante la previsione di penalità contrattuali, di
eventuali carenze progettuali, nonché nel rispetto dei tempi
convenuti per le opere da eseguire.
5) Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, esprime sui singoli progetti il
parere di conformità per quanto concerne gli aspetti
tecnico-sanitari e di coerenza con il programma nazionale. Sui
progetti predisposti dal concessionario o dai concessionari il
parere del nucleo di valutazione si estende, altresì, alla
congruità della soluzione, ai prezzi applicati, alle singole
categorie di opere e ai tempi di realizzazione.
6) All'esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti
di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'articolo 3
della legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione,
anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di
imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativi ivi indicati. Per
le opere di minore consistenza e comunque inferiori a 20 miliardi
o nell'eventualità di opere da realizzare in sedi con lavori
già in corso, si provvede utilizzando le più adeguate modalità
previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle
opere pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente
riguardare il complesso delle opere e forniture necessarie per il
funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori,
comprese le attrezzature e gli arredi, nonché gli impianti e le
attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per immagini ad
elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri
ospedalieri di più alta qualificazione.
7) Delle commissioni giudicatrici delle gare di cui al comma 6
fanno parte un rappresentante del Ministro della sanità e un
rappresentante del Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità,
nomina con propri decreti le commissioni di collaudo e assicura
l'esercizio delle funzioni di alta sorveglianza.
Art. 3. - Conferenze
regionali
1) Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi
previsti dalla presente legge, il Ministro della sanità
promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza
alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle
amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque
tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni,
concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.
2) La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali,
territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni
dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo
convocata.
3) L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e
regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi
primo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio
1978, n. 1, e successive modificazioni.
4) In assenza di unanimità e su motivata richiesta del Ministro
della sanità, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
medesimo. Tale decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma
3.
5) Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre
1982, n. 646, e successive modificazioni, nonché i vincoli di
inedificabilità e le prescrizioni sostanziali contenute in
vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale
e storico-monumentale.
Art. 4. - Norme in materia
di personale
1) Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), alla copertura di posti
vacanti di personale medico e laureato nelle strutture di
ricovero per malattie infettive e nei laboratori nel triennio
1990-1992, si provvede, in deroga alle vigenti disposizioni,
me-diante pubbliche selezioni regionali per titoli, da
effettuarsi a cura di apposita commissione nominata
dall'assessore alla sanità della regione o provincia autonoma e
composta dallo stesso assessore o da un suo rappresentante, con
funzioni di presidente, da un professore universitario titolare
di cattedra di malattie infettive, da un rappresentante
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del
capoluogo di regione o della provincia autonoma, da un
funzionario dirigente del Ministero della sanità designato dal
Ministro, da un medico di ruolo in posizione apicale, incluso
nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie infettive,
e da un funzionario della carriera amministrativa della regione o
provincia autonoma, con funzioni di segretario. Si applicano alle
selezioni i criteri di valutazione dei titoli previsti dalle
vigenti disposizioni per i corrispondenti pubblici concorsi, con
particolare considerazione, nell'ambito del curriculum formativo,
alle attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. Il
bando per la prima selezione è emanato, per i posti disponibili,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Si applica, in caso di inadempienza, il disposto di cui al
comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
2) Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), e in deroga alle vigenti
disposizioni, alla copertura dei posti vacanti del personale non
medico nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nel
triennio 1990-1992, si provvede mediante pubbliche selezioni per
titoli presso ciascuna unità sanitaria locale. Si applicano a
tali selezioni le norme vigenti, per i corrispondenti pubblici
concorsi, in materia di composizione delle commissioni
esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli, con
particolare considerazione, nell'ambito del curriculum formativo,
alle attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.
3) Le unità sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), organizzano annualmente
corsi di formazione e di aggiornamento per il personale che opera
presso i reparti ospedalieri di malattie infettive, con specifico
riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività
di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a quelli che
derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione e
l'effettuazione dei corsi, nonché le modalità di erogazione
dell'assegno da corrispondere ai partecipanti.
4) Con le stesse procedure previste dal presente articolo si
provvede alla assunzione delle unità di personale sanitario e
tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del personale
dei laboratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e del
personale occorrente per l'adeguamento degli organici nei reparti
di cui all'articolo 1, comma 4, utilizzando, per le commissioni
di cui al comma 1 del presente articolo, docenti universitari e
medici delle specifiche discipline.
5) Per far fronte alle esigenze assistenziali connesse agli
interventi previsti dalla presente legge e nei limiti dei posti
previsti nelle piante organiche, le unità sanitarie locali
possono provvedere, in deroga alle vigenti disposizioni,
all'assunzione per chiamata diretta di infermieri professionali,
con rapporto di lavoro a tempo parziale, da reperirsi tra gli
infermieri professionali in quiescenza che non abbiano raggiunto
i limiti d'età per il pensionamento. Le assunzioni per chiamata
diretta sono possibili solo qualora le procedure di reclutamento
per titoli previste dal comma 2 non abbiano coperto le dotazioni
organiche disponibili. Il reclutamento per chiamata diretta è
effettuato sulla base di graduatorie per titoli. Il rapporto di
lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato a tempo
determinato e con la tutela previdenziale propria di tale tipo di
rapporto.
6) L'assunzione ha luogo sulla base di graduatorie predisposte
dai coordinatori amministrativi e sanitari tenendo conto dei
punteggi previsti dalle vigenti norme sui pubblici concorsi per i
titoli di carriera, di studio ed accademici.
7) Il trattamento giuridico ed economico del predetto personale
viene definito nell'ambito della contrattazione per il comparto
del Servizio sanitario nazionale.
Art. 5. - Accertamento
dell'infezione
1) Gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro
professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di
un caso di infezione da HIV anche non accompagnato da stato
morboso, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza
adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della
riservatezza della persona assistita.
2) Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica
nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste,
la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere
comunque effettuata con modalità che non consentano
l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni
epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro
della sanità che dovrà provvedere modalità differenziate per i
casi di AIDS e i casi di sieropositività.
3) Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad
analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per
motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite
analisi di accertamento di infezioni da HIV nell'ambito di
programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da
analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità
di pervenire alla identificazione delle persone interessate.
4) La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici
diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data
esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.
5) L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di
discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per
lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il
mantenimento di posti di lavoro.
Art. 6. - Divieti per i
datori di lavoro
1) È vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo
svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in
persone prese in considerazione per l'instaurazione di un
rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività.
Si applica alle violazioni delle disposizioni contenute nel comma
1 il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 38 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art. 7. - Protezione dal
contagio professionale
1) Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana, sentiti la
Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'Istituto
superiore di sanità, un decreto recante norme di protezione dal
contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed
assistenziali, pubbliche e private.
Art. 8. - Comitato
interministeriale per la lotta all'AIDS
1) È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, presieduto
dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, del quale
fanno parte i Ministri della sanità, per gli affari sociali,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della
difesa, di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori
pubblici.
2) Il Comitato interministeriale coordina gli interventi per
l'attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le
misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse
finanziarie alle evoluzioni della epidemia da HIV.
3) Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione
da HIV.
Art. 9. - Programmi delle
regioni e delle province autonome
1) Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, predispongono i
programmi per le attività di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere c), d), e) e f), e comma 2. Decorso tale termine senza
che siano stati adottati da parte delle regioni e delle province
autonome i suddetti programmi, il Ministro della sanità procede
alla nomina di commissari per il compimento degli atti necessari.
2) Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale
già in servizio o personale in posizione di comando dalle unità
sanitarie locali, istituiscono centri di riferimento aventi il
compito di coordinare l'attività dei servizi e delle strutture
interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza
epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e
formazione. La responsabilità dei centri deve essere affidata a
personale medico che sia almeno in possesso dell'idoneità
nazionale per le funzioni di primario di malattie infettive.
Art. 10. - Entrata in
vigore
1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE LORENZO, Ministro della sanità
VISTO, il Guardasigilli: VASSALLI
Decreto 28 settembre 1990
Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle
strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, riguardante la prevenzione
e la lotta contro l'AIDS;
Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, che prevede
che il Ministro della sanità emani un decreto recante norme di
protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture
sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private;
Tenuto conto che l'attuazione della richiamata legge, per la
parte che riguarda il programma di costruzioni e ristrutturazioni
dei reparti più direttamente interessati all'assistenza alle
persone affette da AIDS e patologie correlate consentirà di
adeguare le condizioni di funzionalità dei predetti reparti dal
punto di vista sia della strutturazione edilizia e delle
dotazioni strumentali che dei requisiti ambientali e di
sicurezza;
Visti i documenti prodotti dalla commissione nazionale per la
lotta contro l'AIDS, ed in particolare le "Linee-guida di
comportamento per gli operatori sanitari per il controllo
dell'infezione da HIV";
Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche, non è possibile identificare con certezza tutti i
pazienti con infezione da HIV e che pertanto, in aggiunta alle
misure che si riferiscono all'assistenza ai soggetti per i quali
è già nota l'infezione, è necessario definire precauzioni
finalizzate alla protezione del contagio con riferimento alle
attività che vengono prestate, nelle strutture sanitarie ed
assistenziali pubbliche e private, nei confronti della
generalità delle persone assistite;
Sentiti la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e
l'istituto superiore di sanità;
DECRETA:
Art. 1. - Precauzioni di
carattere generale
Tutti gli operatori, nelle strutture sanitarie ed assistenziali,
pubbliche e private, inclusi i servizi di assistenza sanitaria in
condizioni di emergenza e i servizi per l'assistenza ai
tossicodipendenti, nonché quanti partecipano alle attività di
assistenza e trattamento domiciliare di pazienti, debbono
adottare misure di barriera idonee a prevenire l'esposizione
della cute e delle mucose nei casi in cui sia prevedibile un
contatto accidentale con il sangue o con altri liquidi biologici.
Tali precauzioni, basate sulle modalità di trasmissione in
ambito assistenziale, vanno in particolare applicate oltre che al
sangue, al liquido seminale, alle secrezioni vaginali, ai liquidi
cerebrospinali, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico e
amniotico. Esse non vanno, invece, applicate a feci, secrezioni
nasali, sudore, lacrime, urine e vomito, salvo che non contengano
sangue in quantità visibile.
Nell'effettuazione di prelievi tecnicamente di difficile
esecuzione, per le condizioni del paziente o per la
particolarità del sito di prelievo e durante l'istruzione del
personale all'esecuzione dei prelievi stessi è obbligatorio
l'uso dei guanti.
Il trasporto ai laboratori di campioni di sangue, liquidi
biologici e tessuti deve avvenire tramite l'utilizzazione di
appositi contenitori idonei ad evitare perdite.
Art. 2. - Eliminazione di
aghi e di altri oggetti taglienti
L'eliminazione degli aghi e degli altri oggetti taglienti,
utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente, deve avvenire con
cautele idonee ad evitare punture o tagli accidentali. In
particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti
acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle
siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o
rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi
contenitori resistenti alla puntura.
I presidi riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere
immediatamente immersi in un disinfettante chimico di
riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di
smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la
sterilizzazione.
Art. 3. - Precauzioni per
i reparti di malat-tie infettive
Nell'ambito dei reparti di malattie infettive e negli altri
reparti che ordinariamente provvedono all'assistenza a pazienti
infetti da HIV, in corrispondenza della molteplicità di agenti
infettanti che possono colpire le persone assistite, debbono
essere adottate misure di igiene individuale e generale nonché
tecniche assistenziali di isolamento enterico e respiratorio
idonee ad evitare la contaminazione ambientale da parte dei
microrganismi veicolati dai predetti pazienti.
Art. 4. - Norme per gli
operatori odontoiatrici
Gli operatori odontoiatrici, oltre ad osservare le precauzioni di
carattere generale, debbono indossare i guanti durante le manovre
che possono comportare contatto con mucose, sangue, saliva e
fluido gengivale, sostituendoli per ogni singolo paziente.
I manipoli, gli ablatori ad ultrasuoni, le siringhe aria/acqua,
le frese e qualsiasi altro strumento che venga a contatto con le
mucose, dopo l'utilizzo, se riutilizzabili, vanno sterilizzati
per ogni singolo paziente. Nei casi in cui la sterilizzazione non
sia tecnicamente possibile, è obbligatoria la disinfezione degli
strumenti con sostanze chimiche di riconosciuta efficacia
sull'HIV
Tutti i rifiuti dei gabinetti dentistici debbono essere eliminati
secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45.
Art. 5. - Precauzioni per
gli operatori addetti alle autopsie
Gli operatori addetti alle autopsie, fermo restando quando
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre
1975, n. 803, in ordine al trasporto delle salme, debbono
indossare, durante le procedure, maschere, occhiali, guanti e
camici a tenuta d'acqua.
Gli strumenti e le superfici contaminate durante le procedure
debbono essere decontaminati con un disinfettante chimico di
riconosciuta efficacia sull'HIV
Art. 6. - Precauzioni
specifiche per i laboratori
Il personale che opera nei laboratori, oltre ad osservare
precauzioni di ordine generale, deve adottare idonee misure
protettive durante la manipolazione di campioni di sangue, e
degli altri materiali biologici indicati nell'art. 1. Al termine
delle attività il personale deve decontaminare i piani di lavoro
con un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV.
La gestione dei campioni clinici, dei materiali biologici
indicati nell'art. 1 e dei tessuti, deve essere effettuata in
modo da minimizzare la diffusione di materiali patologici per
limitare la conseguente possibilità di contaminazione
dell'operatore e dell'ambiente.
Le attività che comportano la produzione di virus in
concentrazioni elevate, debbono essere eseguite in laboratori di
sicurezza livello 3, della classificazione adottata
dall'Organizzazione mondiale della sanità.
Per il pipettamento è obbligatoria l'adozione di sistemi di tipo
meccanico.
Tutta la vetreria di laboratorio, il materiale monouso e i
rifiuti dell'attività di laboratorio debbono essere eliminati
secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45.
Le apparecchiature debbono essere decontaminate prima di
qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.
Art. 7. - Precauzioni per
il personale addetto alle operazioni di primo soccorso e
trasporto degli infermi e degli infortunati
Il personale sanitario che effettua operazioni di primo soccorso
e trasporto di infermi ed infortunati deve utilizzare, oltre alle
precauzioni di carattere generale, sistemi meccanici di
respirazione che evitino il contatto diretto con le mucose
dell'infermo.
Art. 8. - Obblighi degli
organi preposti
Gli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali,
pubbliche e private, i titolari di studi professionali e di
laboratori, nonché i responsabili delle istituzioni di
volontariato o delle organizzazioni assistenziali previste dalle
leggi vigenti, debbono:
1) rendere edotti, con adeguati strumenti di informazione, gli
operatori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro
conoscenza le norme di prevenzione di cui al presente decreto;
2) assicurare agli operatori mezzi, presidi e materiali per
l'attuazione delle presenti norme;
3) disporre e vigilare affinché gli operatori osservino le
precauzioni stabilite ed usino i mezzi di protezione messi a loro
disposizione.
Art. 9. - Obblighi degli
operatori
Tutti gli operatori di cui all'art. 1 debbono:
1) osservare le norme del presente decreto nonché le misure
correntemente riconosciute per il controllo delle infezioni;
2) usare, nelle circostanze previste dal presente decreto, i
mezzi di protezione messi a loro disposizione;
3) comunicare immediatamente all'organo preposto l'accidentale
esposizione a sangue o ad altri liquidi biologici per l'adozione
degli opportuni provvedimenti;
4) comunicare immediatamente, all'organo preposto, eventuali
proprie ferite o lesioni cutanee essudative, per l'adozione degli
opportuni provvedimenti.
Art. 10. - Raccomandazioni
ed indicazioni tecniche
Specifiche raccomandazioni tecniche ed indicazioni sulle sostanze
chimiche di riconosciuta validità per la protezione dal contagio
professionale da HIV; potranno essere periodicamente definite
dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.
Con le stesse modalità potranno essere, altresì, proposti
standard di riferimento per presidi e materiali da utilizzare
nelle procedure assistenziali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 1990
Il Ministro: DE LORENZO
Modulo di
consenso informato: test diagnostico per l'HIV Gentile
Signora/e Il medico responsabile di Reparto: ........................................................... Presa visione
e consapevole di quanto sopra specificato. |